L’usura
Il fenomeno dell’usura è radicato e diffuso assai più di quanto si possa immaginare. L’usura coinvolge le aree di maggiore marginalizzazione economica e sociale (piccoli e piccolissimi commercianti e artigiani); si segnalano inoltre attività usuraie che aggrediscono le famiglie e i lavoratori dipendenti in relazione a esigenze di consumo o ad improvvise necessità familiari.
Quando il ricorso all’usura è finalizzato per le esigenze della propria azienda, la qualità del fenomeno è totalmente diversa e le conseguenze pratiche incidono su due pilastri dell’economia: la libertà d’impresa e le relazioni di concorrenza (chi è sotto usura non è in condizioni di parità sul mercato).
A chi si oppone all’usura, la legge 108 del 1996 che ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura fornisce efficaci strumenti per prevenirla e contrastarla, al fine di proteggere la libertà d’impresa e di mercato.
Con la legge 23 febbraio 1999 n.44 è stato istituito il Fondo di Solidarietà per le vittime di estorsione e usura.
Chi può accedere
I soggetti che esercitano una qualunque attività economica che dichiarino di essere vittime di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Condizione necessaria è quindi la collaborazione con gli Organi di Polizia e l’Autorità Giudiziaria in relazione alla fattispecie usuraria subita.
Quali sono i benefici
Il Fondo eroga mutui senza interesse di durata non superiore al decennio.
Ammontare del mutuo
Il mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato.Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità ad organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni
Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.
Termini di presentazione della domanda
Le istanze vanno presentate, pena decadenza, entro il termine ventiquattro mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini per il delitto di usura. L’Ufficio competente al ricevimento delle domande e all’avvio della relativa attività istruttoria periferica è la Prefettura competente per territorio; quello, invece, incaricato di decidere in merito all’erogazione è il Commissario del Governo, previo parere del Comitato di Solidarietà. Inoltre le vittime di usura possono ottenere, a seguito di un provvedimento emesso dalla Procura della repubblica competente per territorio:
- la proroga (per la durata di 2 anni) delle scadenze dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari
- la proroga (per la durata di 3 anni) delle scadenze degli adempimenti fiscali;
- la sospensione (per la durata di 2 anni) dei termini di prescrizione o perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione
- la sospensione (per la durata di 2 anni) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.