Informazioni sulla legislazione Antiracket

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28 Febbraio 2019

Il racket delle estorsioni

Il racket delle estorsioni, o pizzo, è un’attività criminale generalmente volta a ottenere da un operatore economico il pagamento periodico di una somma di denaro o la corresponsione di altri vantaggi economici (come l’imposizione di personale o di merci e prodotti) in cambio dell’offerta di “protezione” da una serie di intimidazioni che, in realtà, è lo stesso proponente a mettere in atto.
Chi si oppone alle estorsioni può contare, da una parte, sul sostegno delle Istituzioni e delle leggi dello Stato e, dall’altra, sulla forza dell’associazione con altri operatori economici ugualmente intenzionati a ribellarsi. Grazie a questa collaborazione, negli ultimi tempi l’azione di contrasto del racket delle estorsioni ha messo a segno importanti risultati.

Oggi nel vostro territorio è anche operativo lo sportello “Punto Antiracket” che offre gratuitamente un adeguato supporto agli imprenditori e ai commercianti in tutte le procedure anche di tipo risarcitorio previste dalla normativa vigente.

Consigli utili per prevenire ed evitare di finire nella morsa degli estortori:

  • Stai sempre vigile. Non sottovalutare mai la prima telefonata, il primo segnale strano (es. l’attack nei lucchetti), il passaggio dal tuo negozio di persone sospette
  • Entra subito, tramite noi, in contatto con le forze dell’ordine e chiedi che ti sia garantita la riservatezza. E’ possibile svolgere delle indagini per incastrare coloro che tentano l’estorsione senza dover necessariamente esporsi da subito.
  • Non fidarti dei falsi amici. Non ascoltare presunti mediatori: spesso è un altro imprenditore che  paga o che è invischiato con gli estortori.

 

Con la legge 23 febbraio 1999 n.44 è stato istituito il Fondo di Solidarietà per le vittime di estorsione e usura.

 

Chi può accedere

I soggetti che esercitano una qualunque attività economica che non abbiano aderito o abbiano cessato di aderire alle richieste estorsive. Condizione necessaria è quindi la collaborazione con gli Organi di Polizia e all’Autorità Giudiziaria in relazione alla fattispecie estortiva, consumata o tentata subita.

 

Quali sono i benefici

Il Fondo elargisce una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito inerente all’attività esercitata (sotto forma di danno emergente e/o mancato guadagno), in conseguenza di delitti commessi, per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste o in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

 

Ammontare dell’elargizione

L’elargizione è corrisposta nella misura dell’intero ammontare del danno subito, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, fino ad un tetto massimo di 1.549.370,00€

 

Termini di presentazione della domanda

Le istanze vanno presentate entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato è venuto a conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo subito fosse conseguente a fatti di natura estortiva.

Per i danni conseguenti a intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.

 

Provvisionale

Su richiesta motivata, può essere concessa una provvisionale non superiore al 70% dell’ammontare complessivo del danno. L’Ufficio competente al ricevimento delle domande e all’avvio della relativa attività istruttoria periferica è la Prefettura competente per il territorio; quello, invece, incaricato di decidere in merito all’erogazione è il Commissario del Governo, previo parere del Comitato di Solidarietà.

Inoltre le vittime di richieste estortive possono ottenere, a seguito di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica competente per territorio:

  • La proroga (per la durata di 2 anni) delle scadenze  dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;
  • La proroga (per la durata di 3 anni) delle scadenze degli adempimenti fiscali
  • La sospensione (per la durata di 2 anni) dei termini di prescrizione o perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione
  • La sospensione (per la durata di 2 anni) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
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